Il giornalista Carlo Ruta, noto per le sue battaglie di informazione contro la mafia siciliana, si è visto chiudere il proprio blog www.accadeinsicilia.net nel dicembre 2004, l’8 maggio scorso è stato condannato dal Tribunale di Modica per il reato di “stampa clandestina”, per non aver registrato il proprio sito alla cancelleria del tribunale.
E’ un fatto di una grande gravità, che può costituire un pessimo precedente per la libertà di espressione dei bloggers italiani e viola palesemente la base della nostra Repubblica, ossia la Costituzione all’art. 21:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili (…)”.
Riporto le prime righe della sentenza: “Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo”.
L’inghippo delle leggi n°47 del 1948 e della n° 62 del 2001 è proprio quello riguardante la definizione di “prodotto editoriale”, una specifica che andrebbe aggiornata considerato i tempi attuali e l’uso del web.
Perchè quando il giudice riporta questa frase: “In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note”, anche se si dimentica la Costituzione cita senza sbagliare altre leggi ormai preistoriche sotto un profilo social-tecnologico.
Il blog può essere avvantaggiato rispetto al mezzo stampa, ma non c’è scritto da nessuna parte che non ci si debba evolvere verso un abbandono della carta stampata.
E su internet in effetti non farebbe male una legislazione che, nell’aggiornarsi, preveda anche un obbligo di rettifica nel caso di falsità scritte.
Tornando al caso Ruta, quest’ultimo è stato condannato sotto denuncia presentata dal procuratore della repubblica Agostino Fera.
E’ curioso constatare che Fera abbia come patrocinatore legale Carmelo Di Paola, il quale è al contempo probiviri della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che ha subito una lunga inchiesta da parte del giornalista Ruta, dello storico Casarubrea e del giornalista Fidora.
Tale banca ha inoltre ricevuto denunce per transazioni illecite e falso in bilancio da parte di alcuni soci storici, anche se la Procura di Ragusa (anch’essa messa sotto inchiesta da parte di Ruta) non ne ha tenuto conto.
Il futuro della libertà di informarsi ed informare sta passando per le mani del deputato Idv Giulietti, che ha fatto un’interrogazione al ministro della giustizia sul tema.
E noi cosa possiamo fare per aiutare Carlo Ruta?
Andiamo a visitare il suo nuovo blog www.leinchieste.com e sottoscriviamo la petizione in suo favore!
Di seguito c’è un bel video dove Pino Maniaci per Telejato intervista Carlo Ruta.
lorenzodamelio.org
giovedì 11 settembre 2008
SE INFORMARE DIVENTA ILLEGALE
Il giornalista Carlo Ruta, noto per le sue battaglie di informazione contro la mafia siciliana, si è visto chiudere il proprio blog www.accadeinsicilia.net nel dicembre 2004, l’8 maggio scorso è stato condannato dal Tribunale di Modica per il reato di “stampa clandestina”, per non aver registrato il proprio sito alla cancelleria del tribunale.
E’ un fatto di una grande gravità, che può costituire un pessimo precedente per la libertà di espressione dei bloggers italiani e viola palesemente la base della nostra Repubblica, ossia la Costituzione all’art. 21:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili (…)”.
Riporto le prime righe della sentenza: “Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo”.
L’inghippo delle leggi n°47 del 1948 e della n° 62 del 2001 è proprio quello riguardante la definizione di “prodotto editoriale”, una specifica che andrebbe aggiornata considerato i tempi attuali e l’uso del web.
Perchè quando il giudice riporta questa frase: “In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note”, anche se si dimentica la Costituzione cita senza sbagliare altre leggi ormai preistoriche sotto un profilo social-tecnologico.
Il blog può essere avvantaggiato rispetto al mezzo stampa, ma non c’è scritto da nessuna parte che non ci si debba evolvere verso un abbandono della carta stampata.
E su internet in effetti non farebbe male una legislazione che, nell’aggiornarsi, preveda anche un obbligo di rettifica nel caso di falsità scritte.
Tornando al caso Ruta, quest’ultimo è stato condannato sotto denuncia presentata dal procuratore della repubblica Agostino Fera.
E’ curioso constatare che Fera abbia come patrocinatore legale Carmelo Di Paola, il quale è al contempo probiviri della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che ha subito una lunga inchiesta da parte del giornalista Ruta, dello storico Casarubrea e del giornalista Fidora.
Tale banca ha inoltre ricevuto denunce per transazioni illecite e falso in bilancio da parte di alcuni soci storici, anche se la Procura di Ragusa (anch’essa messa sotto inchiesta da parte di Ruta) non ne ha tenuto conto.
Il futuro della libertà di informarsi ed informare sta passando per le mani del deputato Idv Giulietti, che ha fatto un’interrogazione al ministro della giustizia sul tema.
E noi cosa possiamo fare per aiutare Carlo Ruta?
Andiamo a visitare il suo nuovo blog www.leinchieste.com e sottoscriviamo la petizione in suo favore!
Di seguito c’è un bel video dove Pino Maniaci per Telejato intervista Carlo Ruta.
lorenzodamelio.org
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E’ un fatto di una grande gravità, che può costituire un pessimo precedente per la libertà di espressione dei bloggers italiani e viola palesemente la base della nostra Repubblica, ossia la Costituzione all’art. 21:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili (…)”.
Riporto le prime righe della sentenza: “Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo”.
L’inghippo delle leggi n°47 del 1948 e della n° 62 del 2001 è proprio quello riguardante la definizione di “prodotto editoriale”, una specifica che andrebbe aggiornata considerato i tempi attuali e l’uso del web.
Perchè quando il giudice riporta questa frase: “In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note”, anche se si dimentica la Costituzione cita senza sbagliare altre leggi ormai preistoriche sotto un profilo social-tecnologico.
Il blog può essere avvantaggiato rispetto al mezzo stampa, ma non c’è scritto da nessuna parte che non ci si debba evolvere verso un abbandono della carta stampata.
E su internet in effetti non farebbe male una legislazione che, nell’aggiornarsi, preveda anche un obbligo di rettifica nel caso di falsità scritte.
Tornando al caso Ruta, quest’ultimo è stato condannato sotto denuncia presentata dal procuratore della repubblica Agostino Fera.
E’ curioso constatare che Fera abbia come patrocinatore legale Carmelo Di Paola, il quale è al contempo probiviri della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che ha subito una lunga inchiesta da parte del giornalista Ruta, dello storico Casarubrea e del giornalista Fidora.
Tale banca ha inoltre ricevuto denunce per transazioni illecite e falso in bilancio da parte di alcuni soci storici, anche se la Procura di Ragusa (anch’essa messa sotto inchiesta da parte di Ruta) non ne ha tenuto conto.
Il futuro della libertà di informarsi ed informare sta passando per le mani del deputato Idv Giulietti, che ha fatto un’interrogazione al ministro della giustizia sul tema.
E noi cosa possiamo fare per aiutare Carlo Ruta?
Andiamo a visitare il suo nuovo blog www.leinchieste.com e sottoscriviamo la petizione in suo favore!
Di seguito c’è un bel video dove Pino Maniaci per Telejato intervista Carlo Ruta.
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